La Finanziaria 2001 (Legge 23 dicembre 2000 n. 388) all'art. 80 comma 3 prevedeva un'importante novità, consentendo ai lavoratori sordomuti e agli invalidi con una percentuale superiore al 74 % di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni. In parole più semplici questa norma ha riconosciuto la possibilità di andare in pensione sino a cinque anni prima. L'entrata in vigore di questa agevolazione era stata fissata al 1 gennaio 2002, e finalmente dopo quasi un anno di attesa l'INPDAP e l'INPS sono intervenuti con due circolari per chiarire i diversi dubbi interpretativi sorti in merito alla sua concreta applicazione. L'INPDAP (l'ente previdenziale per dipendenti delle amministrazioni pubbliche) è intervuto per primo con la circolare del 27 dicembre 2001 n. 75, mentre l'INPS (cui devono fare riferimento i lavoratori degli enti privati) vi ha provveduto pochi giorni fa con la circolare del 30 gennaio 2002 n. 29. Entrambi gli istituti previdenziali hanno confermato la concessione di due mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato fino ad un massimo di cinque anni di contributi figurativi, per cui se un dipendente ha lavorato per 30 anni si vedrà riconoscere 60 mesi (5 anni) di contributi figurativi. E' stato chiarito che a tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa anche anteriormente al 1° gennaio 2002, per cui questa norma va ad incidere positivamente anche su coloro che lavorano da molti anni e a cui mancano pochi anni di contributi per poter raggiungere il diritto alla pensione di anzianità, consentendo così di "guadagnare" sino ad un massimo di cinque anni di anzianità contributiva. Dalla lettura della norma della legge finanziaria rimaneva il dubbio relativo alla decorrenza del calcolo dei contributi figurativi; ci si chiedeva cioè se di dovesse iniziare a calcolare i due mesi di contributi dall'inizio della carriera lavorativa oppure dal momento in cui il lavoratore si era visto riconoscere l'invalidità. Sia l'INPDAP che l'INPS hanno adottato la seconda interpretazione, per cui se, ad esempio, un lavoratore si è visto riconoscere l'invalidità (superiore al 74%) solo nel 1995 pur avendo iniziato a lavorare nel 1977, l'inizio del calcolo dei due mesi decorrerà dal 1995 e non dal 1977. Naturalmente per poter usufruire di questa agevolazione occorre fare formale richiesta ai rispettivi enti previdenziali corredata da idonea documentazione che provi la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (e cioè la sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 %). A tal fine occorrerà allegare copia del verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l'accertamento dell'invalidità civile. Secondo l'INPDAP fanno fede anche le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro relative ad iscrizioni di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati dall'INAIL. In ordine all'incidenza sull'ammontare della pensione di questi contributi figurativi è stato chiarito che il beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del diritto ad andare in pensione e della anzianità contributiva per cui la pensione avrà un importo proporzionalmente ridotto per quanto riguarda la quota calcolata con il sistema contributivo. In altre parole i contributi figurativi in oggetto non vengono presi in considerazione per il calcolo della pensione. Naturalmente il discorso è diverso per quanti rientrano ancora nel sistema di calcolo c.d. retributivo (chi alla data del 31.12.95 aveva un'anzianità contributiva di almeno 18 anni) in quanto non si basa sul totale dei contributi versati ma sull'ultima retribuzione (oppure alla media delle retribuzioni degli ultimi anni). A queste due circolari gli enti previdenziali dovrebbero far seguire ulteriori indicazioni qualora si rendessero necessarie.