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19 Marzo 2020

"Cura Italia", le norme per la disabilitą

Congedi parentali, lavoro agile, permessi retribuiti e servizi di assistenza. L'analisi -a cura del Centro Antidiscriminazione di LEDHA - degli articoli del decreto legge del 17 marzo 2020

Il 17 marzo 2020 il Governo ha pubblicato il Decreto legge "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19". Riguardo all’intero decreto ci soffermiamo ad oggi sulle agevolazioni introdotte a favore delle persone con disabilità e dei loro familiari.

CONGEDI PER I GENITORI (art.23)

Per l’assistenza e l’educazione dei figli, ci si riferisce ai congedi previsti dall’articolo 32 (Congedo parentale, 10/11 mesi nei primi 8 anni di vita del figlio/a) e dall’articolo 33 (Prolungamento del congedo per disabilità nei primi 12 anni in caso di handicap grave) del decreto legislativo 151/2001. Per la parte rimanente dell’anno 2020 viene introdotta con questa norma una nuova formula di congedo a favore dei genitori (anche affidatari), alternativa: 15 giorni mensili retribuiti al 50% (anziché al 30%).
Verrà concesso nel caso di figli fino ai 12 anni; nel caso di persone con disabilità grave a prescindere dall’età purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni mensili ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Siamo in attesa delle indicazioni applicative per la richiesta del nuovo congedo.

Tutte queste agevolazioni non sono estese ad altri rapporti di parentela che non siano quelle di genitori/figli come ad esempio: coniuge, fratello/sorella, figlio/genitori.
In alternativa il decreto prevede (fino a fine anno) l’erogazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di 600 euro erogato su domanda mediante il “libretto famiglia”. INPS provvederà a fornire le indicazioni operative e a monitorare la spesa. Nel caso questa sfori lo stanziamento previsto INPS comunicherà il diniego delle domande pervenute (di quelle eccedenti). Anche questo bonus è limitato ai genitori e non ad altri gradi di parentela.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

PERMESSI RETRIBUITI (art. 24)

I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta una disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non "scadono" a fine mese).
Se a richiederlo è un familiare per più di un familiare con disabilità grave, dal momento che rimangono invariate le altre norme in materia di retribuzione, copertura previdenziale, distanza massima rispetto al domicilio dell'assistito ecc., se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare anche adesso le relative estensioni (esempio: se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso si ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza.

In attesa delle indicazioni operative dell’INPS, suggeriamo di comunicare all’azienda, la richiesta delle 12 giornate in più da aggiungere alle 3 già fruite o programmate. Nel presentarla è importante fare riferimento all’articolo richiamato.

ALTRE NORME A FAVORE DEI LAVORATORI CON DISABILITÀ (art. 26)

Questo articolo amplia alcune previsioni già presenti nel decreto legge del 2 marzo scorso, rispetto alla situazione di lavoratori che si trovino in quella situazione di “sorveglianza attiva”, ossia la “quarantena”, cioè i casi in cui una persona venga isolata a domicilio per essere stata a contatto con soggetti positivi al CODIV-19. Queste persone non possono lavorare pur non essendo tecnicamente in malattia.

Il combinato dei due decreti -quello nuovo e quello del 2 marzo- equipara questa condizione alla malattia, per i lavoratori privati quindi il lavoratore percepirà un’indennità inferiore allo stipendio normalmente percepito, ma verrà retribuito; =ricovero ospedaliero, per il comparto pubblico. L’assenza non è computata ai fini del comporto, cioè di quel periodo di assenze per malattia oltre il quale non si ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro e si può essere licenziati per eccesso di morbilità (malattia).

Per i lavoratori a rischio, come i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione “rilasciata dai competenti organi medico legali”, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita anche se non sono in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (basta il comma 1 dell’articolo 3), fino a fine aprile viene riconosciuta in caso di assenza dal lavoro, la retribuzione prevista per il ricovero ospedaliero, indipendentemente dalla condizione di “sorveglianza attiva”.

L’assenza deve essere prescritta dalle competenti autorità sanitarie; siamo in attesa ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

DIRITTO AL LAVORO AGILE (art. 39)

Fino a fine aprile i lavoratori dipendenti con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile “salvo che questo sia compatibile con le caratteristiche della prestazione: questo significa sostanzialmente, laddove sia possibile, svolgere il proprio lavoro da casa. Anche se è utile per allontanare fisicamente le persone dai luoghi di lavoro per evitare il diffondersi del contagio, si tratta di un diritto limitato alle situazioni in cui sia effettivamente possibile svolgere le proprie mansioni in remoto presso la propria abitazione, lasciando al datore di lavoro un grande potere discrezionale nella valutazione di quella “compatibilità”.

Ai lavoratori con gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile, quindi consigliamo comunque sempre di richiedere, laddove si ritenga ricorrano i presupposti, l’applicazione del “lavoro agile”.
Nel caso di diniego, si potrà contattare il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, ma il rischio concreto è quello di avviare un contenzioso dai tempi e dagli esiti incerti.

CHIUSURA DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE E MISURE COMPENSATIVE (artt. 47 e 48)

Seppure l’articolo 47 stabilisce la chiusura dei servizi a tutela della sicurezza di tutti, è pur vero che il seguente articolo 48 tende a salvaguardare il diritto delle persone che usufruivano di quei servizi alla tutela della loro salute fisica e mentale. È per questo motivo che diviene indispensabile trovare un punto di equilibrio tra i due articoli che necessitano di essere letti insieme: contemperare cioè l’esigenza pubblica di contenimento del virus e la tutela della salute fisica e mentale delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

In sostanza, nonostante la legittima e indispensabile chiusura in tutta Italia dei servizi, Comuni ed Enti gestori rimangono ancora titolari e responsabili del diritto alla presa in carico della persona con disabilità, così come sancito dall’art. 14 della legge 328/2000 e risulterebbero ingiustificabili e illegittimi gli eventuali rifiuti di prestare l’assistenza necessaria, seppur modificata nella sua attuazione pratica, ai loro cittadini e in particolare alle persone in carico al servizio. In questa situazione, alle persone con disabilità devono infatti essere comunque garantiti tutti i servizi e tutte le prestazioni essenziali per poter vivere, a casa propria, come prima.

Il criterio guida stabilito dall’art. 48 è il seguente: le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori. Occorre quindi che assistenti sociali dei Comuni e responsabili degli enti gestori di servizi accreditati valutino ogni singolo caso nello specifico, per comprendere quali siano le effettive esigenze della persona: esigenze che possono essere oggettive (come ad esempio l’assistenza igienica) oppure meno riconoscibili ma, in alcuni casi altrettanto importanti come ad esempio una breve passeggiata fuori casa, effettuata con tutte le protezioni opportune che potrebbe risultare necessaria per la tenuta di equilibri familiari molto precari.

PROROGHE SCADENZA DOCUMENTI (art. 104)

La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare) rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.


In allegato è disponibile il testo con il commento completo agli articoli del DL "Cura Italia" riguardanti la disabilità

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