Dopo oltre un anno dal trasferimento del c.d. personale ATA dagli enti locali alle dipendenze dello Stato (disposto dall'art. 8 della Legge 3 maggio 1999 n. 124 ed attuato con il D.M. 23.7.1999) si discute ancora delle competenze delle scuole e dei Comuni relativamente all'assistenza di base e specialistica nei confronti degli alunni in situazione di handicap. Ciò ha creato in alcune realtà territoriali delle situazioni di incertezza in merito all'ente responsabile dell'assistenza, influendo notevolmente sul diritto allo studio degli alunni disabili. Nonostante le recenti modifiche al contratto collettivo nazionale 1998-2001 abbiano sciolto qualsiasi dubbio su chi deve garantire l'assistenza materiale all'interno delle scuole, il Ministero dell'istruzione è intervenuto con una circolare (nota 30 novembre 2001 prot. n. 3390) per tracciare il quadro normativo riguardante l'assistenza ai portatori di handicap e fornire alcune indicazioni operative. Innanzitutto viene confermata la competenza dell'ente locale nel garantire l'assistenza specialistica, l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale (da svolgersi con personale qualificato come ad es. l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale proveniente dalle Asl), così come è sempre stato previsto dal DPR 24 luglio 1977 n. 616 e dall'art. 13 comma 3° della legge 104/92. Occorre peraltro ricordare come il Decreto Legislativo n. 112 del 1998, nel disporre il trasferimento di alcune funzioni agli enti locali, abbia attribuito alle Province le funzioni in materia di assistenza scolastica per quanto riguarda le scuole superiori. Per cui i Comuni rimangono competenti per le scuole elementari e per le medie. Diversamente dall'assistenza specialistica, l'assistenza materiale di base deve invece essere garantita dalla scuola, e ciò è stato chiarito grazie alla definizione delle mansioni dei collaboratori scolastici nell'accordo contrattuale siglato in data 15.2.2001 nel quale è espressamente previsto che i collaboratori scolastici assistano gli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, nell'uscita dalle stesse e negli spostamenti nei locali della scuola. Per quanto riguarda invece le attività di cura dell'igiene personale e l'assistenza nell'uso dei servizi igienici, tali mansioni sono considerate funzioni aggiuntive, e danno diritto a ricevere un compenso aggiuntivo. La novità positiva, confermata dalla citata nota ministeriale e derivante dagli ultimi accordi sindacali del 28.9.2001 e del 9.11.2001 è che se il numero delle funzioni aggiuntive attribuite è insufficiente per soddisfare il bisogno di assistenza si dovrà dare attuazione a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale de 15.2.2001 (tabella D) secondo cui "vanno comunque garantite attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro...le attività di ausilio materiale...". Pertanto ciascun dirigente scolastico nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento delle risorse umane dovrà assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro ed utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento. Occorre peraltro rilevare quanto accaduto in Sardegna dove l'Ufficio Scolastico Regionale, previo assenso del Ministero, ha autorizzato una scuola con grave carenza di personale ausiliario, ad assumere altri collaboratori scolastici, in deroga al decreto ministeriale di luglio 2001 sugli organici. La nota ministeriale inoltre indica come necessaria l'organizzazione di corsi di formazione specifici per quei collaboratori scolastici che dovranno svolgere le funzioni aggiuntive, ricorrendo ai finanziamenti previsti per la formazione in servizio del personale della scuola ed in particolare dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza agli alunni disabili. Particolare significato infine assume quella parte della circolare in cui è affermato che il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili e partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno, collaborando con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica.