Il Tar ha accolto la richiesta di LEDHA e ha disposto la sospensiva del regolamento del Comune che prevede criteri illegittimi per la compartecipazione alla spesa della retta delle residenze sanitarie per persone con disabilità.
Il Tar Lombardia ha accolto la richiesta di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità, e ha disposto la sospensiva del regolamento del Comune di Vimodrone (Mi) che prevede criteri illegittimi per la compartecipazione alla spesa della retta delle residenze sanitarie per persone con disabilità (RSD).
Il regolamento del Comune di Vimodrone è stato pubblicato lo scorso marzo ed è rubricato Regolamento per la realizzazione degli interventi e prestazioni di servizi in campo sociale, con il quale si sono stabilitele nuove modalità di compartecipazione alla spesa degli utenti che fruiscono delle prestazioni indicate.
Nel caso delle persone con disabilità ricoverate in strutture residenziali, il Regolamento comunale prevede che a prescindere dal valore dell'indicatore ISEE (che nemmeno si considera a fini partecipativi, ma solo al fine di individuare la “soglia di ammissione” all’integrazione comunale della retta, quindi discutibile se non inaccettabile) il cittadino debba “consumare” tutto il proprio patrimonio fino al valore di 5mila euro, al di sotto del quale, solo e probabilmente, il Comune interverrà a integrare la retta.
LEDHA, assieme ad Anffas Martesana e Anffas Lombardia, ha presentato ricorso contro questo regolamento lo scorso 30 maggio. Nei giorni scorsi, i giudici del Tribunale amministrativo hanno accolto la domanda cautelare dei ricorrenti e disposto la sospensione del regolamento.
“Ai giudici è bastata una prima lettura per rendersi conto che le regole di cui il Comune si era dotato sono palesemente contrastanti rispetto al dettato della legge”, commenta l'avvocato Massimiliano Gioncada, che ha patrocinato il ricorso. Per la sentenza vera e propria sarà necessario aspettare ancora diversi mesi, ma nel frattempo le regole comunali relative alla compartecipazione alla spesa sono di fatto congelate e non possono essere applicate a nessun utente che afferisca al Comune di Vimodrone.
Inoltre, nel dispositivo di sospensiva i giudici ribadiscono il fatto che la normativa statale sull'ISEE “prevale sulla normativa locale”, affermando che l’amministrazione comunale“dovrà applicare in primo luogo le disposizioni nazionali in materia”.
“Si tratta di un passaggio molto importante, perché il T.A.R. ribadisce un concetto fondamentale: i Comuni devono applicare quanto previsto dalla normativa nazionale – commenta l’avv. Gioncada -. Mentre si hanno segnalazioni dai vari territori che evidenziano una realtà ben diversa, con previsioni regolamentari a volte marcatamente distanti dal dettato normativo di cui al d.P.C.M. n. 159/2013”.
Una situazione che viene confermata da Marco Faini, vicepresidente di LEDHA e Membro del comitato tecnico di Anffas Lombardia: “Siamo di fronte a una situazione in cui c'è una grandissima eterogeneità delle decisioni prese dai Comuni. In ambiti territoriali anche relativamente ristretti troviamo regolamenti molto diversi tra loro.
Se da un lato la normativa nazionale sull'I.S.E.E., entrata in vigore il 1° gennaio 2015, dà ai Comuni la facoltà di individuare “ulteriori criteri” per stabilire la compartecipazione alla spesa, questi criteri non devono essere discriminatori o illegittimi, e comunque non devono essere, come ha già chiarito la giurisprudenza amministrativa lombarda, criteri economici arbitrari”.
“Siamo soddisfatti per questa prima decisione del TAR – aggiunge Faini - segno che il nostro ricorso coglie nel segno. Tuttavia dover ricorrere alle aule di giustizia per ottenere il rispetto della legge e dei diritti dei cittadini con disabilità rappresenta sempre un passo che LEDHA non vorrebbe mai essere costretta a compiere. Per questo motivo stiamo lavorando con Regione Lombardia e con ANCI Lombardia per costruire un tavolo di confronto e per evitare che in futuro si verifichino altre situazioni simili.