Donatella Morra e Maria Spallino, del gruppo di lavoro LEDHAscuola, sottolineano l'importanza del PEI, documento programmatico che deve individuare le risorse necessarie a garantire l'educazione dell'alunno con disabilità.
L'indicazione del numero di ore di sostegno e di assistente all'autonomia è competenza infatti del gruppo di Lavoro Operativo (GLHO), così come previsto dall'art. 10, comma 5 della Legge 122/2010.
Come ribadito più volte dall'avv. Salvatore Nocera (sul sito www.aipd.it nelle schede n. 293, 304, 307), è opportuno che le famiglie richiedano che il PEI per il prossimo anno scolastico 2012-2013 sia formulato entro fine maggio/inizio giugno di quest'anno.
Si tratterà, soprattutto per gli alunni che si iscrivono a una prima classe, di una bozza, da perfezionare a partire da settembre con un'efficace attività programmatoria collegiale all'inizio dell'anno scolastico (v. Nota ministeriale 4798/05) e comunque non oltre i primi due mesi di scuola, e dovrà indicare le "proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno" (Legge 122/2010, art. 10, comma 5, che riprende a tal fine il dettato del DPCM 185/2006 art. 3 comma 2), formulate dal Gruppo di Lavoro Operativo, composto, vale la pena di ricordarlo, dagli operatori socio-sanitari che hanno in carico l'alunno, dagli insegnanti specializzati (di sostegno) e dagli insegnanti di classe, con la collaborazione e la partecipazione attiva della famiglia.
Purtroppo nella realtà le cose vanno diversamente: il PEI è formalizzato non prima di novembre o dicembre, a volte anche più avanti nel corso dell'anno scolastico. Occorre considerare che, in quanto progetto contenente obiettivi, modalità e percorsi con cui raggiungere gli obiettivi didattici, educativi, relazionali e di autonomia programmati per l'alunno con disabilità, esso non deve essere considerato un mero atto burocratico, ma uno strumento prezioso che accompagna l'alunno in tutta la sua esperienza scolastica e che, proprio in quanto tale, dovrebbe essere disponibile e utilizzabile sin dal primo giorno di scuola dagli insegnanti di classe tanto quanto dall'insegnante di sostegno. Il PEI assume un'importanza ancora maggiore considerato il non infrequente alternarsi di insegnanti di sostegno precari, spesso non specializzati, che di anno in anno si avvicendano nell'affiancamento dell'alunno con disabilità.
Perché sia un efficace strumento di lavoro, esso dovrà essere costruito a partire dalle "effettive esigenze rilevate", citate dalla sentenza n. 80/10 della Corte Costituzionale, facendo riferimento alla specificità dei bisogni e all'eventuale condizione di gravità.
Quindi è importante sin da subito che la famiglia chieda, in sede di GLHO, che siano quantificate e specificate nel PEI le ore di insegnante di sostegno ritenute necessarie, così come le ore di assistente all'autonomia e alla comunicazione e tutte le altre risorse umane e materiali (trasporto, ausili, assistenza di base, ecc.) indispensabili per la piena inclusione del proprio figlio con disabilità.
Il Dirigente Scolastico, il cui ruolo di garante dell'inclusione è confermato e rafforzato dalle Linee Guida per l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità del 4 Agosto 2009, potrà in tal modo richiedere non solo gli ausili e le risorse materiali necessari alla frequenza scolastica, ma l'assegnazione per tempo delle ore di sostegno richieste, comprese le deroghe per gli alunni con disabilità grave, oltre alle ore di assistenza di base e di assistenza educativa, al fine di poter mettere gli alunni in condizioni di pari opportunità con gli altri sin dal primo giorno di scuola.
A proposito di PEI, è utile ricordare che è un documento collegiale e "dinamico", che evolve sulla base dei cambiamenti intercorsi nell'evoluzione dell'alunno e del contesto. La sua stesura, così come la sua verifica, richiedono la collaborazione di tutte le figure che si occupano del progetto di vita dell'alunno, quindi degli insegnanti curricolari tanto quanto dell'insegnante di sostegno, degli operatori socio-sanitari, della famiglia (ed eventuali suoi consulenti), che si riuniscono mediamente 2/3 volte durante l'anno nel GLHO (Gruppo di Lavoro Handicap Operativo). A tali incontri è auspicata anche la presenza dell'assistente all'autonomia e, se assegnato, dell'assistente di base (commesso/a).
Alla famiglia spetta di diritto una copia del PEI da lei firmato, se condiviso.
Donatella Morra e Maria Spallino
Gruppo LEDHAscuola
Riferimenti normativi:
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art.12, comma 5
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, art. 5
"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"
Nota Ministeriale Protocollo n. 4798/05
"Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005-2006"
DPCM 185/2006
"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"
MIUR - Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009)
Legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 10, comma 5
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."