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14 Luglio 2011

Pagare il giusto: il TAR di Milano conferma il diritto

Il TAR ribadisce l’orientamento del Consiglio di Stato: il principio dell'Isee individuale costituisce un livello essenziale e pertanto non può essere limitato dalla discrezionalità degli Enti Locali. Il commento del dott. Gioncada*

Il TAR ribadisce il proprio orientamento, avallato anche dal Consiglio di Stato, in base al quale l'evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, integra un criterio immediatamente applicabile ai fini della fruizione di prestazioni afferenti a percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, senza lasciare spazio normativo alle amministrazioni locali.


Il Tribunale ha rammentato che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è rimessa, anche nella materia de qua, al legislatore statale e che la definizione dei criteri per l'accesso alle prestazioni di cui si tratta integra un livello essenziale, la cui definizione spetta al legislatore statale.
In tale ambito non vi è spazio per un'integrazione lasciata alle singole amministrazioni comunali, che non possono modificare o integrare, in mancanza di norme ad hoc, il criterio dettato in modo necessariamente uniforme dal legislatore statale.
Proprio l'attribuzione allo Stato del potere regolamentare esclude la configurabilità di un potere normativo di secondo grado in capo agli Enti locali, in ordine alla definizione del criterio di valutazione della situazione economica da applicare nei confronti di disabili gravi e anziani non autosufficienti, ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate.
Va dunque ribadito che la possibilità di individuare eccezioni al parametro della situazione economica del solo assistito non lascia spazio ad un potere regolamentare degli enti locali, in quanto, come già evidenziato, la definizione del criterio di capacità economica da utilizzare ai fini dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate attiene ai livelli essenziali di prestazioni, la cui determinazione è riservata al legislatore statale, senza spazi per un potere normativo degli enti locali.


Le considerazione appena svolte hanno condotto il Collegio a ritenere illegittimi i provvedimenti impugnati nella parte in cui non applicano il principio della evidenziazione della situazione economica del solo assistito nel definire le condizioni per l'accesso ai servizi da parte delle persone con disabilità grave o degli anziani non autosufficienti, ai fini della erogazione di prestazioni sociali agevolate.
A fronte di queste pronunce, è evidente che una diversa applicazione dei suindicati principi, richiamando in modo assolutamente inesatto la sentenza n. 551/2011 del Consiglio di Stato, che non ha affatto sancito l'utilizzazione disinvolta e illegittima del criterio dell'ISEE familiare, sol che si volesse leggere la sentenza (e le risultanze del primo grado, oltre ai fatti che ne stanno alla base), in modo onesto e corretto.
Affermare la validità del precetto dell'ISEE familiare traendolo dalla sentenza n. 551/2011 significa semplicemente affermare il falso, il quale potrebbe essere, allorquando si dovesse manifestare in atteggiamenti vessatori, o anche solo prepotenti, nei confronti delle famiglie e degli Utenti, di rilevanza penale, oltre ché di rilevanza erariale davanti alla Coirte dei Conti oltreché foriero di un procedimento disciplinare davanti all'Ordine regionale degli assistenti sociali per gli operatori che esponessero all'Utenza realtà difformi rispetto al vero.

*Dott. Massimiliano Gioncada - consulente di Piani di Zona in Lombardia e Sardegna

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