Questo sito utilizza cookie. Proseguendo la navigazione si acconsente al loro impiego in conformità alla nostra Cookie Policy.
Informativa estesa         

Archivio notizie

13 Settembre 2009

Ore di sostegno inadeguate? Ecco come agire

Riportiamo di seguito l'opinione dell'Avvocato Gaetano De Luca del Servizio Legale Ledha su come agire in caso di inadeguata assegnazione delle ore di sostegno all'alunno con disabilità

Sono tantissimi gli alunni con disabilità che, anche quest'anno, il primo giorno di scuola non hanno potuto usufruire di tutte le ore di insegnante di sostegno ritenute necessarie dagli specialisti e dal gruppo di lavoro operativo responsabile della progettazione educativa individualizzata (c.d. GLH operativo - art. 12 comma 5 Legge 104/1992).
Numerose anche le situazioni in cui gli enti locali competenti non sono riusciti a predisporre i servizi di supporto previsti dalla normativa (trasporto scolastico e assistenza educativa).

Si tratta indubbiamente di una gravissima violazione del diritto allo studio e nello specifico del diritto alla inclusione scolastica, diritto che si configura come un vero e proprio diritto soggettivo esigibile dall'alunno e che non può essere pregiudicato per nessuna ragione, nemmeno per esigenze di finanza pubblica.

Sono infatti centinaia le sentenze dei tribunali ordinari e amministrativi italiani che durante gli ultimi anni hanno ritenuto illegittime le concrete assegnazioni delle ore di sostegno effettuate dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali, in quanto non coincidono con le effettive esigenze dell'alunno.
In alcuni casi l'autorità giudiziaria non si è solo limitata a condannare l'amministrazione alla predisposizione delle ore di sostegno previste dalla certificazione, ma ha anche riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, consistente nel pregiudizio subito dal minore al suo processo evolutivo.

Anche per quanto riguarda i servizi di supporto alla inclusione scolastica (art. 139 Decreto Legislativo 112/1998), ovvero il servizio di trasporto (art. 28 Legge 118/1971) e di "assistenza alla autonomia e alla comunicazione" (art. 13 Legge 104/1992), in caso di mancata o inadeguata predisposizione, i Tribunali ne hanno sempre sancito la loro natura di "diritti soggettivi" strumentali al diritto allo studio, condannando le amministrazioni competenti alla loro effettiva erogazione.

La realtà di questi giorni purtroppo ci dimostra che l'esistenza di un chiaro quadro normativo, di numerose sentenze della magistratura e perfino di linee guida emanate recentemente dal Ministero, non è sufficiente a garantire una corretta predisposizione degli strumenti a sostegno dell'inclusione scolastica.

Bisogna infatti tener presente che il nostro ordinamento giuridico si basa sul principio secondo cui i precedenti giudiziari non sono vincolanti, ma costituiscono "legge" solo per le parti in causa. Pertanto, ad esempio, una sentenza che abbia condannato l'amministrazione scolastica ad erogare maggiori ore di sostegno obbliga giuridicamente l'amministrazione scolastica solo in relazione a quel caso concreto.
Ovviamente la presenza di numerose sentenze simili (tutte orientate a riconoscere il diritto a tutte le ore di sostegno evidenziate nelle certificazioni) dovrebbe indurre l'amministrazione scolastica (nella sua articolazione gerarchica: Ministero, Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, singola scuola autonoma) ad adeguarsi, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per garantire tale diritto, senza dovere costringere le famiglie a rivolgersi ai Tribunali. Ma purtroppo solo raramente ciò avviene, in altri casi l'adeguamento viene effettuato, ma solo dopo diverse settimane o mesi dall'inizio della scuola.

Tutto ciò significa che di fatto le famiglie per poter veder rispettato il diritto allo studio dei propri figli sono costretti a rivolgersi alla magistratura.

Ma le famiglie concretamente cosa devono fare?
Innanzitutto il primo passo è quello della consapevolezza dei diritti dei propri figli: occorre sapere che le ore di sostegno debbono essere quelle che emergono dalla certificazione (diagnosi funzionale) rilasciata dai servizi sanitari pubblici. Nel caso in cui tale documentazione non riporti una quantificazione oraria precisa, tale quantificazione dovrà essere effettuata dal c.d. GLH operativo che, ai sensi dell'art. 12 Legge 104/1992 è l'organismo deputato alla definizione del progetto educativo individualizzato. Ricordo come a tale gruppo debbano partecipare sia gli specialisti che la famiglia, e non solo gli insegnanti.
Il mio suggerimento è quello di chiedere la verbalizzazione delle riunioni del GLH operativo, in modo che sia chiaro quale sia il bisogno di ore di sostegno da richiedere (tramite il dirigente scolastico) all'Ufficio Scolastico Provinciale.

Una volta compreso quali siano i diritti dei propri figli, sarà più facile accorgersi se le ore di sostegno concretamente assegnate alla classe siano adeguate o meno.

Nel caso siano inferiori alle effettive esigenze dell'alunno, occorre agire rapidamente, proponendo un ricorso cautelare d'urgenza presso il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente. Questo significa che i genitori dovranno rivolgersi ad un avvocato per ottenere un'ordinanza.

E' importante però sapere che questo tipo di provvedimenti non possono avere una ricaduta immediata in quanto arrivano alcuni mesi dopo l'inizio dell'anno scolastico. Restano comunque utilissimi perché costituiscono un monito per gli anni successivi e possono portare ad un congruo risarcimento del danno.

Concludo queste mie brevi considerazioni richiamando l'attenzione su un recentissimo provvedimento della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia che, con Sentenza n. 1616 depositata il 25 giugno 2009, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno esistenziale, consistente nello stato di sofferenza arrecato al minore a causa dell'ingiustificata riduzione delle ore di sostegno rispetto all'anno precedente.

Avv. Gaetano De Luca - Servizio Legale Ledha

Condividi: Logo Facebook Logo Twitter Logo mail Logo stampante