Dura sanzione all'albergo di Varazze che non accoglie una persona con disabilità. Prima applicazione della norma della legge 104 che punisce trattamenti differenziati di esercizi pubblci.
a cura dell' avvocato Gaetano De Luca*
Nel settembre 2006 l'operatore della Comunità in cui viveva una persona con disabilità contattava l'Albergo Esperia di Varazze per prenotare una stanza. Al momento della prenotazione, assicura l'operatrice, fu fatto presente che la prenotazione avrebbe riguardato una persona con disabilità e contestualmente furono comunicate ed evidenziate le sue esigenze e condizioni. Il personale dell'albergo assicurò che non ci sarebbero stati problemi in quanto la struttura alberghiera era idonea ad ospitare anche clienti disabili. Senonchè il giorno in cui la signora e la sua accompagnatrice giunsero all'hotel, la receptionist, denuncia l'accompagnatrice, resasi conto delle condizioni della cliente con disabilità, si rifiutò di accoglierla perché gli avrebbe fatto "scappare tutti i clienti". Le due signore furono quindi invitate a cercarsi un'altra sistemazione.
Ricevuta la segnalazione del caso, attraverso l'Associazione Parenti Istituto Sacra Famiglia, il nostro servizio legale si è subito attivato avvalendosi dell'Avv. Patrizia Speciale che ha presentato una denuncia penale alla Procura. Contestualmente è stata inoltrata al Comune di Varazze una richiesta di applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 Legge 104. Dopo quasi due anni, il Comune di Varazze ha deciso di sanzionare l'Albergo Esperia, con una multa di 1032,00 euro e la chiusura provvisoria della attività dall'1 al 31 ottobre 2008.
La vicenda, pur comportando per la persona disabile coinvolta un forte disagio e una grave lesione della sua dignità, ha rappresentato una "preziosa" occasione per chiedere l'applicazione di una norma poco conosciuta e quindi sino ad ora quasi mai applicata: si tratta dell'art. 23 comma 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro sull'Handicap) secondo cui chiunque, nell'esercizio di un impresa turistica o di altri pubblici esercizi, "discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi".
Si tratta di una norma importante e molto efficace in quanto tutela le persone con disabilità per il solo fatto di essere oggetto di un trattamento differenziato, senza che assuma rilievo la concreta volontà di discriminare da parte dell'altro soggetto. Questo significa che ad esempio un albergatore non potrà evitare la sanzione sostenendo che non vi è alcuna intenzione e volontà di escludere un disabile, ma che l'impossibilità di accoglienza dipende semplicemente dalla inadeguatezza della struttura oppure dalla complessità della condizione di disabilità. Ciò che assume rilevanza e tutelato (e pertanto vietato nonchè sanzionato) è l'oggettivo trattamento differenziato. Ciò che conta è la discriminazione in sé: questo basta per considerare illegittimo il comportamento e fare scattare la sanzione
Gli alberghi, i campeggi, le case vacanza, i ristoranti, i bar, i negozi e qualunque altro esercizio privato aperto al pubblico, per evitare di essere sanzionati, dovranno garantire alle persone con disabilità lo stesso trattamento riservato a qualsiasi altro cliente non disabile, attraverso l'eliminazione di qualsiasi ostacolo o barriera fisica e soprattutto la predisposizione di specifici accorgimenti che possano consentire anche ad una persona con bisogni speciali di accedere senza discriminazioni.
Si tratta di una norma il cui fondamento giuridico e culturale è lo stesso della recente normativa antidiscriminatoria generale introdotta dalla Legge 1 marzo 2006 n. 67 ("Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni") nonché della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che fanno propri i principi del rispetto della dignità umana, la parità di opportunità, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società, l'accessibilità e la non discriminazione.
Ovviamente, anche se nell'art. 23 Legge 104 manca una espressa indicazione in tal senso, esiste un limite all'obbligo generico di apportare gli accorgimenti necessari. Questo limite consiste nella c.d. ragionevolezza economica delle modifiche da adottare. In altre parole ad esempio non si potrà pretendere di imporre ad un piccolo albergatore l'intera ristrutturazione dell'edificio perché cio comporterebbe un'onere eccessivo a carico di un privato.
Nell'interpretazione della norma prevista dalla Legge quadro sull'handicap occorre pertanto utilizzare il principio generale introdotto dalla recente normativa antidisciminatoria di origine comunitaria e dalla Convenzione Onu. Si tratta del c.d. principio dell'accomodamento ragionevole in base al quale l'obbligo riguarda solo quelle modifiche e quegli adattamenti necessari che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo. Questo significa che, per capire la discriminatorietà o meno di un comportamento, occorrerà effettuare una valutazione caso per caso basata sulle peculiarità dei singoli casi.
Questi principi oramai sono entrati pienamente a far parte del nostro ordinamento giuridico e quindi costituiscono la "lente" da utilizzare per valutare ed accertare la legittimità o meno di qualsiasi comportamento, situazione di fatto che coinvolga una persona con disabilità.
La vicenda di Varazze rappresenta un caso tipico di come la normativa antidiscriminatoria possa essere utilmente ed efficacemente applicata. A differenza della sanzione penale, la cui applicazione potrà essere decisa dal Tribunale -alla fine di un processo della durata indefinita - solo nel caso venga riscontrata una chiara volontà di offendere la cliente da parte del personale alberghiero (che peraltro contesta la dinamica dei fatti, sostenendo di non aver mai pronunciato la frase "non posso tenere questa ragazza qui in queste condizioni. Mi fa scappare tutti i clienti !!") , la richiesta di applicazione della sanzione amministrativa, come sopra anticipato, non dipende dall'accertamento dell'intento offensivo o comunque di trattare in modo diseguale un disabile, ma si basa sul concreto effetto creato dalla condotta del personale alberghiero, che indubbiamente è stato quello di non consentire di soggiornare nell'hotel.Ciò significa che, dal punto di vista giuridico, la sanzione sarebbe stata applicabile anche laddove fosse stato accertato che il personale dell'albergo non aveva alcuna intenzione di discriminare.
Questa vicenda quindi - a prescindere da come finirà il processo penale - deve essere un insegnamento per tutti. Le persone con disabilità da oggi sono consapevoli che possono utilizzare uno strumento di tutela in più. Gli alberghi ed in generale tutti gli esercizi aperti al pubblico dovranno stare attenti a non discriminare (anche involontariamente) evitando di non accogliere oppure accogliere ma in modo inadeguato i clienti con disabilità. Gli enti locali potranno utilizzare questo strumento per combattere e prevenire comportamenti disumani che ledono indubbiamente l'immagine del loro territorio. Le associazioni territoriali delle persone con disabilità potranno infine promuovere l'utilizzo di questo strumento a tutela dei diritti dei propri associati.
*Servizio Legale LEDHA