Il TAR di Milano sospende la deliberazione della Giunta comunale di Cambiago sulle richieste di contribuzione per l'accesso ai servizi per le persone con disabilità.
Proprio nel momento in cui la Ledha rilancia la campagna di "Pagare il giusto", Il Tar Milano torna ad occuparsi di compartecipazione alla spesa dei servizi sociali destinati alle persone con disabilità.
Con ordinanza n. 1274 del 19 giugno 2008 il giudice amministrativo milanese ha disposto la sospensione di una deliberazione della giunta del Comune di Cambiago ritenendola, ad un primo sommario esame, contraria alla normativa nazionale vigente. L'ente locale infatti nel quantificare il contributo a carico della persona con disabilità ha utilizzato un criterio assolutamente iniquo ed illegittimo, facendo coincidere tale contributo con il totale delle sue entrate, non solo di tipo reddituale, ma anche di tipo assistenziale (pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento).
La normativa nazionale invece prevede che il contributo debba essere determinato facendo riferimento all'Isee individuale del beneficiario del servizio, nel cui calcolo non si deve tenere conto delle provvidenze economiche assistenziali, ma solo dei redditi ai fini Irpef. Si tratta di un principio più volte ribadito dai tribunali.
Nell'ultima ordinanza peraltro il Tar Milano si distingue dai suoi precedenti provvedimenti in quanto affronta la questione sotto un profilo giuridico diverso, richiamando per la prima volta la recente legge regionale di riforma dei servizi sociali (L.r. 3/2008) che su questo tema esplicitamente (art. 8) richiama il "rispetto della disciplina in materia di definizione dei livelli essenziali di assistenza" nonché la "normativa in materia di Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)"
Si tratta di un richiamo importante, visto che la Giunta Regionale dovrà a breve attuare le indicazioni della legge regionale sul punto, determinando le concrete modalità di contribuzione ai servizi sociali e socio-sanitari. E' evidente che tale attuazione dovrà rispettare alcuni principi generali, tra cui anche quello del riferimento all'Isee individuale nel caso di servizi destinati a persone con disabilità grave (art. 3 co. 2 ter D.lgs 109/1998).