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19 Dicembre 2022

Legge regionale per la vita indipendente: un cambio di paradigma imprescindibile

Pubblichiamo il testo dell'intervento di Emilio Rota, presidente regionale di Anffas Lombardia, durante l'audizione in Commissione terza del 28 ottobre 2022

Pubblichiamo l'intervento di Emilio Rota, presidente Anffas Lombardia durante l'audizione in Commissione terza del 28 ottobre 2022 durante la discussione della proposta di legge regionale sulla vita indipendente.

I contenuti di questa proposta di legge regionale richiamano e rimettono in discussione l’orientamento delle politiche e degli interventi di welfare a sostegno delle persone in condizione di disabilità ai diversi livelli del comparto sociale, socio assistenziale, socio sanitario, all’inclusione scolastica e lavorativa. Essa testimonia il bisogno di garantire il diritto di cittadinanza, di uguaglianza e di pari opportunità in quanto diritti inalienabili ed imprescindibili per tutte le persone in condizione di disabilità, attraverso la realizzazione di progetti per la vita indipendente.

Contenuti che testimoniano indiscutibilmente l’evoluzione della cultura e dell’attenzione sociale verso la condizione di vita delle persone con disabilità e la necessità di un processo efficace per attuare pienamente il dettato della Convenzione Onu attraverso politiche territoriali ed interventi di processo che migliorino il benessere, la qualità della vita e le concrete possibilità di inclusione sociale.

Consideriamo tale norma come una tappa del processo evolutivo del sistema di presa in carico che ci conduce verso l’obiettivo della messa a punto di una valutazione multiprofessionale e multidimensionale propedeutica alla definizione del progetto individuale personalizzato e partecipato e del relativo budget di progetto personalizzato.

Strumenti necessari per un’attenta valutazione non solo dei bisogni di sostegno ma anche delle opportunità di crescita, di autonomia e di sviluppo personale, e dei desideri e delle aspettative di vita, lungo tutto il percorso esistenziale della persona e valorizzando tutte le esperienze di conoscenza e di legami fiduciari ed i sostegni formali e informali che già sono garantiti dai servizi in essere.

Perché occorre ricordare che i soli diritti senza adeguati servizi difficilmente producono inclusione: quindi un percorso individualizzato elemento centrale che deve racchiudere in se tutte le risorse, siano esse pubbliche che private.

Siamo altresì consapevoli che per realizzare compiutamente il percorso tracciato dalla legge regionale sulla vita indipendente occorra in parallelo modificare e riqualificare il mandato dei servizi diurni e residenziali attuali e i relativi meccanismi di funzionamento prevendendo i margini di flessibilità operativa gestionale e strutturale necessari per garantire i percorsi personalizzati e inclusivi previsti dalla Convenzione Onu e dalla presente legge, prevedendo al riguardo le risorse necessarie per il conseguimento di tali obiettivi aggiuntivi e integrativi rispetto all’attuale mandato dei servizi. Il tutto onde garantire un futuro dove i servizi dovranno essere al servizio delle persone e non le persone adattate ai servizi: un cambio paradigmatico imprescindibile ma non ineludibile.

Rispetto poi ai Centri per la vita indipendente si richiama per gli stessi la necessità di uno stretto collegamento territoriale con tutti gli stakeholders, istituzionali e non, affinché rientrino nelle programmazioni senza rischi di sovrapposizione o duplicazioni inefficienti o peggio dannose, integrando la loro funzione all’interno dei PUA di futura istituzione mediante un azione di raccordo interistituzionale che comprenda oltre al servizio sociale territoriale anche il coinvolgimento dei servizi diurni e /o residenziali quando già frequentati dagli interessati.

Importante allora che il tutto si avvalga del principio di co-progettazione di cui all’art.55 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/201), cui ha fatto seguito la sentenza della Corte Costituzionale n.131/2020 a chiarimento dei rapporti fra Terzo Settore e PP.AA., che richiama il basilare principio della sussidiarietà; si conduca quindi a compimento quell’indispensabile processo che mette al centro l’unicità della persona con disabilità con il suo progetto di vita personalizzato, opportunamente sviluppato nei dovuti canoni attraverso le competenze delle unità di valutazione e con la collaborazione delle persone con disabilità, dei caregiver, delle famiglie.

Un progetto quindi quindi assolutamente integrato in una visione olistica dove il sociale e il sanitario operano all’interno di un comune denominatore bio-psico-sociale, e pertanto presidi che vanno ad interfacciarsi senza rischio di inefficienti duplicazioni di funzione.

Dal punto di vista procedurale riteniamo fondamentale che il processo applicativo della norma vada ad aggiungere e a integrare sull’attuale assetto del sistema complessivo di presa in carico le adeguate attenzioni metodologiche e le risorse necessarie per realizzare nuove e innovative possibilità di benessere, di partecipazione e appartenenza sociale.

In particolare riteniamo corretto integrare l’art 2. (Definizioni) inserendo tra i soggetti coinvolti nel processo di definizione del progetto individuale personalizzato e partecipato anche i servizi diurni e residenziali già previsti dalla Convenzione Onu e ad oggi identificati quali risorsa essenziale del sistema di presa in carico lombardo e con l’aggiunta quindi di un ulteriore punto nell’articolato per includerli all’interno dell’art.2. 

Riteniamo inoltre che nell’ambito dell’art. 5 (Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato) §.4, vada specificato che la sottoscrizione del progetto individuale non possa essere lasciata in capo alla sola persona interessata e al servizio sociale comunale ma debba poter includere, quando coinvolti nella co-progettazione, anche gli stessi servizi che concorrono alla realizzazione del progetto, come peraltro già avviene nell’ambito dei percorsi di sostegno abitativo realizzati ai sensi della Legge 112/2016 che definiscono un primo livello essenziale procedurale territoriale di co-progettazione personalizzata e partecipata nella stesura del progetto individuale ex art.14 Legge 328.

Riteniamo altresì essenziale specificare nell’ambito dell’art 7 (Budget di progetto) relativo alla ricomposizione delle risorse in un budget unitario e personalizzato, che tale ricomposizione sia disciplinata attraverso l’armonizzazione normativa con le leggi che disciplinano gli attuali procedimenti di allocazione delle risorse necessarie per il funzionamento dei servizi. Garantendo in particolare che i volumi di risorse contrattualizzate in capo ai servizi non subiscano contrazioni e siano integrate da eventuali risorse aggiuntive funzionali, quando necessarie, alla riqualificazione degli interventi determinatasi in seno alla definizione del progetto individuale personalizzato e partecipato. 

Emilio Rota, presidente Anffas Lombardia

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