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23 Aprile 2021

Il "nuovo PEI" nel solco della riforma della Buona Scuola

Il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA ha redatto un'analisi del Decreto interministeriale 182/2020 e le relative Linee Guida che istituiscono il nuovo Piano educativo individualizzato

Il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità ha pubblicato un parere legale dal titolo “Il ‘nuovo PEI’ nel solco della riforma della Buona Scuola”. Al centro dell’analisi ci sono il Decreto interministeriale 182/2020 e le relative Linee Guida che sono state valutate incrociando i testi con le richieste e le situazioni che vengono segnalate ogni anno al Centro Antidiscriminazione di LEDHA.

Il documento mette in evidenza sia gli aspetti positivi del “nuovo PEI” sia le sue criticità.

Tra gli aspetti positivi si segnala la predisposizione di uno schema nazionale unico di PEI (il Piano educativo individualizzato), con quattro differenti modelli per ciascun ordine di scuola. Inoltre, il Decreto stabilisce tempi certi nella formulazione dei PEI: quelli provvisori devono infatti essere elaborati entro il mese di giugno dell’anno scolastico precedente, mentre i PEI definitivi devono  essere elaborati entro ottobre. Un ulteriore elemento positivo è il riferimento alla necessità di valutazione delle barriere presenti nel contesto.

Nei testi di riforma ministeriali, tuttavia, sono presenti alcune criticità che vengono evidenziate nell’analisi del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi. Per l'analisi dettagliata di questi aspetti vi rimandiamo alla lettura del documento integrale (in allegato) e segnaliamo:

  • Aver introdotto una grave distinzione tra i partecipanti del GLO (Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione) nel passaggio in cui il decreto afferma che “vi partecipano” i genitori. Un’espressione che potrebbe portare a individuare ruoli diversificati all’interno del GLO. “Riteniamo opportuno -scrive il CAFB- modificare i modello in modo che i genitori siano definiti nei testi ministeriali come ‘componenti a pieno titolo’ del GLO.

  • Desta perplessità l’introduzione del concetto, del tutto inedito, di “debito di funzionamento”, che non trova altrove nessun riscontro né normativo né classificatorio e la cui definizione al momento non risulta molto chiara.

  • La specificazione che le ore settimanali di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione siano “condivise” con l’Ente competente. “Da ciò deriverebbe, quindi, che le ore proposte all’interno del PEI non siano più vincolanti per gli Enti locali, che, al contrario, avrebbero la facoltà di decidere autonomamente il numero di ore di assegnare alle scuole”, si legge nel documento. Da una nota presente in un allegato al Decreto emergerebbe anche che, nell’assegnazione delle ore, gli Enti locali debbano agire “tenuto conto del principio di accomodamento ragionale e sulla base delle richieste complessive formulate dai Dirigenti scolastici”.
    Secondo il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi questo avrebbe due risvolti negativi importanti: causerebbe la svalutazione del GLO e potrebbe costituire una grave violazione del diritto fondamentale all’istruzione e inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

  • Risulta scritta nero su bianco la possibilità di riduzione dell’orario di frequenza, oltre alla formalizzazione di ore di sostegno fuori dalla classe. “Ciò confermerebbe e legittimerebbe la pratica indiscriminata e indipendente dalle effettive esigenze dell’uscita dalla classe di alunni con disabilità, o comunque la riduzione indiscriminata delle ore di frequenza laddove manchino le risorse o il bambino sia difficile da gestire”, avverte il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi. Che ritiene “assolutamente necessario” la revisione di questo passaggio prevedendo nei singoli PEI che ci sia la possibilità di “svolgimento di attività” in classe o fuori, e solo per previ e determinati periodi e per eccezionali motivi adottati dai genitori e convalidati dall’UONPIA.

  • Per evitare in modo definitivo la prassi (ancora presente in molte scuole e denunciata da tempo nelle relazioni del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi) di crescenti uscite dalla classe di alunni con disabilità (specie intellettive o con problemi comportamentali) non motivate né accompagnate da riscontri nel rientro sarebbe opportuno aggiungere nel punto dedicato ai laboratori la dicitura “con la presenza di alunni con e senza disabilità” o “da realizzare in situazione di reale inclusione”.

  • Riguardo il tema dell’esonero il Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi ritiene che sia opportuno chiarire che questa opzione sia da riferire esclusivamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, per la formulazione di PEI differenziati “eliminando così ogni dubbio circa la sua possibile applicazione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”.

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