Mentre le scuole definiscono le ore di assistenza per il nuovo anno scolastico, la Regione risponde al Centro Antidiscriminazione di LEDHA: conta la valutazione individuale contenuta nel PEI, non il livello di gravitą.
Sono settimane decisive per l'inclusione scolastica: con l'avvio del nuovo anno, Comuni e scuole stanno definendo le ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per alunni e studenti con disabilità. Proprio in questa fase stanno arrivando al Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi le segnalazioni di famiglie a cui il servizio viene negato, o ridotto, sulla base di un'interpretazione errata di una delibera (la DGR n. 2446 del 2024) con cui Regione Lombardia ha approvato le linee operative per l'inclusione scolastica dopo l'introduzione della nuova certificazione di disabilità.
Cosa è cambiato con la nuova certificazione
Il vecchio verbale per la certificazione di disabilità ai fini scolastici prevedeva una distinzione netta tra "situazione di handicap" e "situazione di handicap grave". Dal 2024, questo documento è stato sostituito da un nuovo verbale (EVIS) che suddivide il funzionamento del bambino in aree chiamate “domini”: comunicazione, relazione e socializzazione, autonomie personali e così via. Per ciascun “dominio” il nuovo verbale indica quanto la partecipazione dell’alunno sia limitata: da “lieve” a “molto elevata”. Il risultato è una fotografia dei bisogni del bambino, area per area.
Per aiutare Comuni e scuole a passare dal verbale ai supporti concreti, il punto 4 della DGR 2446/2024 fornisce alcuni "orientamenti", precisando che quando in un “dominio” come comunicazione, relazione o autonomia è presente una “restrizione elevata” o “molto elevata” è frequente che serva un supporto specifico in quell'area.
Tuttavia, in molti territori questa indicazione è stata trasformata in una soglia di accesso. Di conseguenza l'assistente all'autonomia e alla comunicazione viene assegnato solo in presenza di restrizioni elevate o molto elevate, ed escluso a priori negli altri casi. Il livello "elevato" finisce così per prendere il posto del vecchio "handicap grave", e le famiglie si sentono rispondere che il servizio non spetta perché il figlio o la figlia "non presenta una disabilità grave".
Cosa dice la Regione
Sollecitata dal Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi, che nell'ottobre 2025 aveva segnalato il problema chiedendo una nota chiarificatrice, Regione Lombardia è intervenuta con una nota del 9 febbraio 2026, trasmessa alle ATS. Il documento chiarisce che gli orientamenti del punto 4 sono "puramente esemplificativi" e "non introducono automatismi". La valutazione dei supporti è sempre basata sulle esigenze del singolo alunno: quando la necessità di sostegno è elevata è più probabile che serva un assistente personale, ma anche con un bisogno di sostegno lieve o medio questa possibilità non è esclusa.
Chi decide le ore
Quindi, chi decide quante ore di assistenza all’autonomia e alla comunicazione devono essere assegnate a ciascun alunno o studente con disabilità? “La quantificazione delle ore spetta al Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), che la indica nel Piano educativo individualizzato (PEI) sulla base delle esigenze specifiche dell'alunno -spiega Laura Abet, responsabile del Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi-. Non può essere fissata prima attraverso livelli o tetti massimi collegati alla gravità, ai quali il GLO dovrebbe semplicemente adeguarsi. Al contrario: come ha chiarito la Corte di Cassazione, le previsioni del PEI vincolano le amministrazioni e il loro mancato rispetto rappresenta una discriminazione”.
Le famiglie che ricevono un diniego motivato con il livello di gravità possono richiamare la nota regionale nel confronto con il Comune e la scuola, e chiedere che le ore vengano definite in sede di GLO. Per segnalazioni e supporto è possibile rivolgersi al Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi.