Una norma ferma al 1998 non prevedeva il caso di chi, regolarmente residente, acquisisce un'invalidità: il cambio di permesso di soggiorno faceva perdere la gratuità del Sistema sanitario quando il bisogno di cure aumentava
Con la sentenza n. 97 depositata il 5 giugno 2026, la Corte Costituzionale ha stabilito che le persone straniere già titolari di un regolare permesso di soggiorno e diventate invalide hanno diritto all'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale (Ssn). Non sono quindi tenute a versare il contributo minimo annuo di duemila euro che fino a oggi veniva loro richiesto.
La questione riguarda le persone straniere che, dopo aver soggiornato regolarmente in Italia per motivi di lavoro o familiari, sono diventate invalide e hanno ottenuto la conversione del permesso di soggiorno in "permesso per residenza elettiva", previsto per chi percepisce una pensione di invalidità italiana.
Questo tipo di permesso non è incluso nell'elenco di quelli che, secondo il Testo unico sull’immigrazione, danno diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale. L’esito di questa situazione è paradossale: proprio nel momento in cui il bisogno di cure si faceva più urgente, queste persone perdevano il diritto all'assistenza sanitaria gratuita e si vedevano chiedere un contributo annuo estremamente oneroso.
Il caso era stato sollevato dal Tribunale del lavoro di Milano, su ricorso di due cittadini stranieri con disabilità grave ai quali la Regione Lombardia aveva negato l'iscrizione gratuita al Sistema sanitario nazionale.
La decisione
La Corte non ha dichiarato la norma incostituzionale, ma ha imposto un'interpretazione costituzionalmente orientata: l'elenco contenuto nell'art. 34 del Testo unico sull’immigrazione non va letto come tassativo, anche perché risale al 1998, quando il permesso per residenza elettiva non esisteva ancora. Chi ottiene quel permesso per conversione, a seguito del riconoscimento dell'invalidità civile, conserva quindi il diritto all'iscrizione gratuita che aveva in precedenza.
“La cosa paradossale è che questa situazione si protrae da ben 26 anni. E fino ad ora nessuno si è occupato di risolvere questo problema, né di dire chiaramente alle Regioni che stavano applicando la norma in modo sbagliato”, osserva Alberto Guariso, avvocato e referente dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (Asgi), che ha seguito il contenzioso. “Eppure, nel giudizio davanti alla Corte costituzionale, anche la Presidenza del Consiglio ha dato ragione ai ricorrenti”.
“Siamo molto soddisfatti per l’esito di questa vicenda -commenta Laura Abet, responsabile del Centro Antidiscriminazione di LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità-. Siamo intervenuti nel procedimento presentando alla Corte Costituzionale un’opinione scritta evidenziando le criticità e la discriminazione intersezionale di questa disciplina e il suo impatto concreto sulla vita delle persone con disabilità di origine straniera”.
Ora si apre un’altra partita: le persone che per anni hanno versato allo Stato una somma non dovuta possono presentare domanda per avere un rimborso. La palla passa quindi alle Regioni che dovranno organizzarsi in tal senso.