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PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ ALL’ATTUAZIONE E AL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE - PARTICIPATION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE IMPLEMENTATION AND MONITORING OF THE CONVENTION

Commento Generale n. 7 del Comitato, relativo agli artt. 4 e 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Il documento in esame è il Commento Generale n. 7 - GE.1818970, pubblicato dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in data 9 novembre 2018. Ha per destinatari tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione e fornisce l’interpretazione ufficiale degli artt. 4 - paragrafo 3, e 33 - paragrafo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, relativi al tema della partecipazione delle persone con disabilità al monitoraggio della Convenzione.

 

Articolo di riferimento

Art. 4 paragrafo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

3. Nell’elaborazione e nell’attuazione della legislazione e delle politiche da adottare per attuare la presente Convenzione, così come negli altri processi decisionali relativi a questioni concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità, compresi i minori con disabilità, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

Art. 33 paragrafo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, è associata e pienamente partecipe al processo di monitoraggio.

 

Introduzione

Il Commento in esame sottolinea il ruolo attivo rivestito dalle persone con disabilità e dalle loro organizzazioni rappresentative nelle fasi di negoziazione, sviluppo e redazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Il pieno coinvolgimento delle stesse ha permesso di creare un trattato rivoluzionario sul piano dei diritti umani e, al tempo stesso, di proporre un modello operativo divenuto emblema della partecipazione attiva che le persone con disabilità rivendicano sulle scelte relative alle proprie esistenze. Nel richiamare le disposizioni sul tema contenute in altri trattati internazionali, il Comitato evidenzia come storicamente le persone con disabilità sono state spesso escluse dai processi consultivi e decisionali, a causa di pregiudizi, barriere comportamentali, difficoltà legate alla fruizione delle informazioni e all’accessibilità alle diverse forme di comunicazione. Agli schemi tradizionali, in cui rappresentanti di terze parti si fanno portavoce dei diritti delle persone con disabilità, la Convenzione contrappone un modello nuovo, sintetizzabile nel motto “niente di noi senza di noi”, in cui le stesse possano partecipare in maniera effettiva, autonoma e responsabile alla vita pubblica, in condizione di uguaglianza con gli altri. Il Comitato prende atto di alcuni progressi compiuti da diversi Stati a livello di coinvolgimento delle persone con disabilità nei sistemi di monitoraggio sull’attuazione della Convenzione, tuttavia, ritiene che il divario tra quanto previsto dalla stessa agli artt. 4 e 33 e i risultati raggiunti sia ancora troppo ampio.         

 

Contenuto normativo degli artt. 4, paragrafo 3, e 33, paragrafo 3, della Convenzione

Il Commento n. 7 procede all’analisi degli articoli in esame sotto quattro aspetti.

  • Definizione di “organizzazioni rappresentative”. Il Comitato sottolinea la necessità di un maggiore coinvolgimento e una più attiva partecipazione da parte delle organizzazioni di persone con disabilità. Per raggiungere questo obiettivo ritiene necessario definire le caratteristiche e le finalità delle stesse. Il Commento delinea, tra i tratti distintivi necessari, che le organizzazioni di persone con disabilità siano:

1) guidate e/o amministrate da persone con disabilità, le quali devono costituire anche la maggioranza dei loro membri;

2) costituite e riconosciute allo scopo di agire collettivamente per la promozione dei diritti delle persone con disabilità; autonome nelle scelte di nomina e incarico di persone con disabilità;

3) indipendenti, apolitiche e aconfessionali; rappresentative di specifiche categorie di persone con disabilità, rispetto alla tipologia delle loro menomazioni o aperte a tutti indistintamente;

4) Articolate a livello internazionale, nazionale o regionale; organizzate a livello individuale o collettivo, ma favorendo un’interazione collaborativa e coordinata con i diversi enti pubblici e privati.

Il Comitato individua varie tipologie di organizzazioni con disabilità:

    • Organizzazioni ombrello (umbrella organizations) di persone con disabilità, che si fanno portavoce di interessi comuni a tutte le persone con disabilità, indipendentemente dalla tipologia di menomazione;
    • Organizzazioni trasversali (cross-disability organizations) composte da persone che rappresentano una parte dell’ampia gamma di menomazioni esistenti;
    • Organizzazioni di autorappresentanza (self-advocacy organizations), che rappresentano le persone con disabilità (in particolare quelle con disabilità intellettive) e operano a difesa dei loro diritti;
    • Organizzazioni che includono familiari di persone con disabilità;
    • Organizzazioni di donne e minori con disabilità.
      •  
  • Distinzione tra organizzazioni di persone con disabilità e altre organizzazioni della società civile. Il Commento sottolinea che le organizzazioni di persone con disabilità devono essere distinte da quelle per persone con disabilità, così come da tutte le altre forme associative della società civile. Agli Stati Parti è richiesto, quando affrontano tematiche relative alle persone con disabilità, di dare priorità alle opinioni e alla partecipazione attiva dei diretti interessati e non solo a quelle di terzi che agiscono in loro rappresentanza.
      •  
  • Campo di applicazione dell’art. 4, paragrafo 3. Gli Stati Parti devono prevedere, tra gli adempimenti in attuazione della Convenzione, l’obbligo di partecipazione attiva delle persone con disabilità. Questo deve avvenire sia a livello di inclusione delle stesse nelle strutture amministrative a tutti i livelli, sia in termini di consultazione preventiva all’approvazione di leggi e politiche che riguardano direttamente o indirettamente le persone con disabilità. La partecipazione alla vita pubblica e politica deve essere possibile per tutti, anche per le persone con disabilità, in condizioni di uguaglianza con gli altri. Il Commento insiste sulle espressioni chiave contenute all’art. 4 della Convenzione:
    • Questioni concernenti le persone con disabilità” va intesa nella sua accezione più ampia, che comprende tutte le decisioni e le misure che hanno un impatto sulle vite delle persone con disabilità;
    • Gli Stati Parti operano in stretta consultazione e coinvolgono attivamente le persone con disabilità” rappresenta un dovere operativo che implica, a monte, il riconoscimento della capacità giuridico-legale (di cui all’art. 12 della Convenzione), da cui discende la piena ed effettiva partecipazione (di cui all’art. 3 della Convenzione);
    • “…Compresi i minori con disabilità” pone l’accento sulla necessità di comprendere e rispettare la volontà e le preferenze dei minori con disabilità, tenendo conto della loro capacità decisionale in rapporto al loro sviluppo evolutivo.
  • Art. 33: coinvolgimento della società civile nell’implementazione nazionale e nel monitoraggio. Il Commento precisa che l’art. 33 della Convenzione va inteso come integrazione di quanto previsto dall’art. 4 e sottolinea, dunque, l’esigenza di coinvolgere attivamente le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative al sistema di monitoraggio di cui agli artt. 33 (incluse le linee guida sui quadri di monitoraggio indipendenti) e 35 (comprensivo delle linee guida sulla presentazione dei rapporti da parte degli Stati Parti). In particolare, si raccomanda la previsione di organismi di monitoraggio indipendenti, conformi alle disposizioni della Convenzione, che assicurino l’inclusione delle persone con disabilità e ne raccolgano i contributi per la redazione dei rapporti periodici. Il Comitato sottolinea nuovamente l’esigenza di rendere la partecipazione e le informazioni accessibili a tutte le persone con disabilità, al fine di favorire da parte delle stesse la comprensione e la valutazione di processi e tematiche e metterle nella condizione di dare un apporto significativo alle relative decisioni.

 

Obblighi degli Stati Parti

Gli Stati Parti hanno il dovere di coinvolgere attivamente le persone con disabilità, garantendo trasparenza nei processi di consultazione, disponibilità di informazioni e accessibilità ai meccanismi di partecipazione. Agli Stati Parti è richiesto di fornire il supporto necessario, attraverso interpreti o altri strumenti, per favorire la partecipazione alla vita pubblica delle persone con disabilità, e di vietare atteggiamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, interferiscono con il diritto delle persone con disabilità a essere consultate e coinvolte nei processi decisionali. Si chiede inoltre che le organizzazioni di persone con disabilità siano messe nelle condizioni di poter ottenere con facilità un riconoscimento formale, ma che tale procedura non sia considerata un requisito indispensabile per la loro partecipazione. Le stesse organizzazioni devono essere poi messe in condizione di reperire fondi e risorse da parte di possibili donatori e l’allocazione dei fondi statali dovrebbe privilegiare organizzazioni di persone con disabilità.  

 

Rapporto con altre disposizioni della Convenzione

La partecipazione delle persone con disabilità all’attuazione e al monitoraggio della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità risulta strettamente connessa ad altre disposizioni della Convenzione.

Nello specifico si individua una correlazione con questi articoli:

Art. 3:          Principi generali
Art. 5:          Uguaglianza e non discriminazione
Art. 6:          Donne con disabilità
Art. 7:          Minori con disabilità
Art. 8:          Accrescimento della consapevolezza
Art. 9:          Accessibilità
Art. 11:        Situazioni di rischio ed emergenze sanitarie
Art. 12:        Uguale riconoscimento dinanzi alla legge
Art. 13:        Accesso alla giustizia
Art. 16:        Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
Art. 19:        Vita indipendente ed inclusione nella società
Art. 21:        Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione
Art. 24:        Educazione
Art. 27:        Lavoro e occupazione
Art. 28:        Adeguati livello di vita e protezione sociale
Art. 29:        Partecipazione alla vita politica e pubblica
Art. 31:        Statistiche e raccolta dei dati
Art. 32:        Cooperazione internazionale
Art. 34:        Comitato sui diritti delle persone con disabilità.

 

Attuazione a livello nazionale

Agli Stati Parti viene chiesto un intervento di adeguamento normativo che permetta l’esercizio della capacità giuridico – legale di cui all’art. 12 della Convenzione e la creazione di un ambiente favorevole al funzionamento delle organizzazioni di persone con disabilità. Si raccomanda di garantire e sostenere la partecipazione ai meccanismi decisionali delle persone con disabilità e istituire meccanismi di consultazione permanente con procedure aperte e trasparenti.

 

focus di approfondimento
LA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI E PER PERSONE CON DISABILITÀ

Attualmente in Italia le associazioni che si occupano di disabilità sono circa 600. Le stesse, dopo l’avvio della Riforma del Terzo Settore con la Legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) risultano organizzate, sotto il profilo giuridico, in: Cooperative Sociali, Organizzazioni della Società Civile, iscritte al Registro delle Persone Giuridiche, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale. Di queste, 56 operano sul piano internazionale, 128 sono articolate a livello nazionale, 160 sono presenti sui territori regionali e le rimanenti sono attive in realtà di minore estensione.

L’ Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità è stato istituito dalla Legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con l’obiettivo di attuare i principi sanciti dalla Convenzione stessa e rappresentare un punto di congiunzione e interazione tra tutti i protagonisti che, a vario titolo, operano nel campo della disabilità. Dopo la recente riforma introdotta dal Decreto 20 luglio 2023, n. 115, l’Osservatorio risulta composto da 11 associazioni in qualità di componenti effettivi a cui si aggiungono 20 invitati permanenti, di cui 16 sono realtà associative. Nel dettaglio, i componenti effettivi sono: ANMIC-Associazione nazionale mutilati e invalidi civili; ANMIL-Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro; FISH-Federazione italiana per il superamento dell’handicap; UICI-Unione italiana ciechi e ipovedenti; ANVCG-Associazione nazionale vittime civili di guerra; ENS-Ente nazionale sordi; UNMS-Unione nazionale mutilati per servizio; AISM-Associazione italiana sclerosi multipla; ANFFAS-Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo; FAIP-Federazione delle associazioni italiane delle persone con lesione al midollo spinale; ACAP Comunità di Sant’Egidio. Le 16 realtà presenti in qualità di invitati permanenti sono: AICE-Associazioni italiana contro l’epilessia; Uniamo-Federazione italiana malattie rare; ENIL-European network on indipendent living; ANGLAT-Associazione nazionale guida legislazione andicappati trasporti; FAND-Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità; ANGSA-Associazione nazionale genitori persone con autismo; AIPD-Associazione italiana persone down; CONFAD-Coordinamento nazionale famiglie con disabilità; Amici di Luca; ABC-Associazione bambini cerebrolesi; IERFOP-Istituto europeo di ricerca formazione orientamento professionale di eccellenza per disabili e emarginati; FNATC-Federazione nazionale associazioni trauma cranico; GLIC-Gruppo di lavoro interregionale centri ausili informatici ed elettronici per disabili; FAVO-Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia; AISLA-Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica; ADV-Associazione disabili visivi.

L’allargamento della partecipazione ai lavori dell’Osservatorio rappresenta sicuramente un passo avanti rispetto alla partecipazione ai processi consultivi e decisionali da parte delle persone con disabilità e delle loro organizzazioni rappresentative.