Commento Generale n. 4 del Comitato, relativo all’ art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Il documento in esame è il Commento Generale n. 4 - GE.1620881, pubblicato dal Comitato sui diritti delle persone con disabilità in data 25 novembre 2016. Ha per destinatari tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione e fornisce l’interpretazione ufficiale dell’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, relativo al tema dell’educazione inclusiva per le persone con disabilità.
Articolo di riferimento
Art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Introduzione
L’art. 24 della Convenzione è dedicato al diritto all’educazione inclusiva. Il Comitato evidenzia, attraverso il Commento n. 4, che, negli ultimi 30 anni, sono stati compiuti dei progressi in questa direzione. Tuttavia, dopo aver richiamato altri Atti Giuridici Internazionali, afferma che diversi sono ancora oggi gli impedimenti che, di fatto, negano a moltissime persone con disabilità il diritto a un’istruzione che possa dirsi inclusiva, equa e di qualità. Tra gli ostacoli che limitano o impediscono il diritto a un’educazione inclusiva, per le persone con disabilità, si elencano, a titolo esemplificativo: l’incapacità di comprendere che il vero limite all’inclusione è dettato dalle barriere, fisiche e culturali e non dalle menomazioni; forme perpetrate di discriminazione; la mancanza di una sensibilità verso una cultura che trae valore dalla diversità; la carenza di dati e di ricerca, che impedisce lo sviluppo di nuove pratiche e politiche efficaci; la mancanza di volontà e di fondi a favore dell’inclusione degli studenti con disabilità; assenza o inadeguatezza di accomodamenti ragionevoli; inefficacia di rimedi legali atti a risarcire le violazioni subite in questo ambito.
Il Comitato pone l’accento su alcuni gruppi di persone con disabilità intellettive o multiple, che risultano particolarmente penalizzate e più a rischio di esclusione dal sistema di istruzione. Viene poi posto l’accento sulla necessità di coinvolgere attivamente le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative nei processi decisionali, di pianificazione, monitoraggio e valutazione, anche nell’ambito educativo.
Contenuto normativo dell’art. 24 della Convenzione
L’art. 24 risulta essere piuttosto ampio e ricco di disposizioni; tale dovizia di contenuti si ritrova anche nel Commento n. 4 di riferimento.
Nella parte inziale viene ribadito il diritto all’istruzione inclusiva delle persone con disabilità: obiettivo che implica una trasformazione culturale, politica e concreta di tutti gli ambienti educativi formali o informali. Il fine è quello di accogliere e rispondere alle molteplici esigenze e peculiarità dei singoli studenti, per garantire la frequenza e il successo formativo di tutti.
Il Commento, nell’analizzare i vari sistemi di istruzione in atto, sottolinea le differenze tra i diversi modelli presenti, con particolare riferimento agli studenti con disabilità:
Affinché ci sia una forma di istruzione inclusiva occorre che l’intero sistema scolastico – formativo e ogni singolo ambiente educativo siano incentrati sulla persona e le sue peculiarità. Occorre che gli insegnanti e l’intero personale adibito a questo settore siano adeguatamente formati, che venga dato rispetto e valore alle diversità, che sia garantita una formazione non limitata alla sola scuola dell’obbligo, ma accessibile in ogni ordine e grado a tutti, che valorizzi le cooperazioni e i partenariati.
Perché possa realizzarsi concretamente quanto disposto dall’art. 24 della Convenzione, ossia l’accesso a un’istruzione inclusiva, equa, gratuita e di qualità, le forme educative disponibili devono rispondere a quattro requisiti:
Agli Stati Parti è richiesto di sostenere il reclutamento di insegnanti qualificati e investire nel loro aggiornamento. Si chiede inoltre di applicare criteri inclusivi anche nella scelta del personale, eliminando quelle disposizioni legislative che impediscono alle persone con disabilità di accedere al profilo professionale di insegnanti educatori per mancanza di requisiti di idoneità fisica.
I contenuti e i criteri elencati devono essere applicati a ogni grado e forma di istruzione al fine di favorire per tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità, la possibilità di una formazione adeguata, costante, anche da adulti, e un avviamento professionale efficace, su base di uguaglianza con gli altri.
Obblighi degli Stati Parti
Il Commento in esame specifica che gli Stati Parti hanno l’obbligo di rispettare, proteggere e realizzare un sistema di istruzione inclusiva, per le persone con disabilità, che rispetti i sopracitati criteri di disponibilità, accessibilità, accettabilità e adattabilità. Nello specifico, il rispetto implica che vengano rimosse le misure che ostacolo il diritto di tutti all’istruzione; la protezione va intesa come adozione di meccanismi che non permettano a terzi di ledere il diritto all’istruzione per le persone con disabilità; la realizzazione è relativa all’adozione di nuove disposizioni e pratiche volte a rendere effettivo il diritto sancito dall’art. 24.
Gli Stati Parti sono invitati a stanziare risorse economiche adeguate a realizzare una forma di istruzione inclusiva: le forme educative ordinarie / tradizionali e quelle speciali basate sul concetto di segregazione non risultano compatibili con le disposizioni della Convenzione. Le modifiche da mettere in atto, a livello di sistema, richiedono tempo e un adeguamento progressivo, ma alcuni cambiamenti possono e devono essere già introdotti nell’immediato: applicando nel concreto il principio di non discriminazione, mettendo in atto accomodamenti ragionevoli e garantendo a tutti almeno il livello minimo di istruzione dell’obbligo.
Rapporto con altre disposizioni della Convenzione
Il diritto all’istruzione, sancito dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, risulta strettamente connesso a molti altri principi contenuti nella Convenzione stessa.
Nello specifico si individua una correlazione con questi articoli della Convenzione:
Art. 5: Uguaglianza e non discriminazione
Art. 6: Donne con disabilità
Art. 7: Minori con disabilità
Art. 9: Accessibilità
Art. 16: Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
Art. 17: Protezione dell’integrità della persona
Art. 19: Vita indipendente ed inclusione nella società
Art. 20: Mobilità personale
Art. 23: Rispetto del domicilio e della famiglia
Art. 25: Salute
Art. 26: Abilitazione e riabilitazione
Art. 27: Lavoro e occupazione
Art. 29: Partecipazione alla vita politica e pubblica
Art. 30: Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport.
Attuazione a livello nazionale
Il Comitato individua una serie di adempimenti che gli Stati Parti sono invitati a mettere in atto per creare o implementare sistemi di istruzione realmente inclusivi. Viene chiarito esplicitamente che la responsabilità in ambito educativo spetta al Ministero dell’Istruzione; questo implica che gli oneri relativi al percorso degli studenti con disabilità non possono essere delegati ad altri dicasteri quali quello della salute o della previdenza sociale.
Si sottolinea la necessità di un impegno globale, innanzitutto con un investimento di fondi e risorse adeguati, e successivamente con una serie di interventi volti a introdurre una legislazione relativa alla disabilità basata sul modello dei diritti umani, conforme alle disposizioni della Convenzione. La nuova normativa dovrà prevedere un quadro giuridico coerente e coordinato, degli standard qualitativi stabiliti a livello nazionale, un sistema efficace di monitoraggio e di valutazione, oltre a misure sanzionatorie per eventuali violazioni e rimedi efficaci e accessibili cui poter ricorrere. Viene altresì sottolineato come i percorsi di educazione inclusiva siano incompatibili con l’istituzionalizzazione; è necessario modificare il quadro attuale che prevede ancora strutture “speciali” per sviluppare nuove offerte formative basate sulla comunità. Risulta indispensabile agire in un’ottica inclusiva già nei primi servizi previsti per l’infanzia, sia in ambito pubblico che privato, e formare adeguatamente e in modo continuativo gli insegnanti di ogni ordine e grado[1].
Tutti gli obblighi devono essere messi in atto partendo da un coinvolgimento attivo degli studenti con rappresentative.
[1] Occorre precisare che le raccomandazioni riportate riguardano tutti gli Stati Parti. Nello specifico della situazione italiana, la normativa scolastica, anche di settore, risulta ampia e dettagliata, ma i meccanismi di assunzione attuali, pur prevedendo dei percorsi di formazione specifica, quali i Tirocinio Formativo Attivo, comportano spesso, ad anno scolastico avviato, il reclutamento di personale non specializzato, soprattutto come docenti di sostegno ed educatori utilizzati nei servizi di assistenza scolastica. Un limite importante che ha conseguenze sia in termini di preparazione che di motivazione negli interventi di accompagnamento di percorsi di crescita per studenti con disabilità.