Commento Generale n. 1 del Comitato, relativo all’ art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Il documento in esame è il Commento Generale n. 1 - GE.1403120, emanato dal Comitato delle Nazioni sui diritti delle persone con disabilità in data 11 aprile 2014 e pubblicato il 19 maggio dello stesso anno. Ha per destinatari tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione e fornisce l’interpretazione ufficiale dell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, relativo al tema dell’uguale riconoscimento davanti alla legge delle persone con disabilità.
Articolo di riferimento
Art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Introduzione
L’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è dedicato al principio di uguaglianza davanti alla legge di tutte le per le persone con disabilità. Si tratta di un concetto chiave che il Comitato ha ritenuto opportuno approfondire favorendo un confronto, attraverso forum interattivi, tra Stati Parti, organizzazioni di persone con disabilità, ONG e agenzie delle Nazioni Unite e successivamente integrare con il presente Commento, al fine di fornire ulteriori elementi utili per una corretta interpretazione dell’articolo in oggetto. L’esame dei primi rapporti governativi presentati dagli Stati ha, infatti, evidenziato come i contenuti dell’art. 12 non siano stati correttamente recepiti, soprattutto relativamente all’effettivo esercizio delle capacità giuridica e di agire delle persone con disabilità. Allo stesso tempo, è stato rilevato come i tradizionali modelli di sostegno, nella capacità decisionale, siano basati sul regime della sostituzione dalla volontà delle persone con disabilità, palesemente in contrasto con quanto previsto dalla Convenzione, e debbano quindi essere superati. È necessario prevedere strumenti che supportino la partecipazione autonoma ed eventualmente forme di sostegno che affianchino, ma non sostituiscono, le persone con disabilità nelle scelte da compiere, garantendo loro la libertà di scelta e autodeterminazione, in condizioni di parità con gli altri.
Contenuto normativo dell’art. 12 della Convenzione
Il Commento n. 1 individua, e nello specifico analizza, quattro concetti chiave contenuti nell’art. 12: capacità, sostegno, protezione, proprietà.
[1] Occorre precisare che, nonostante nella versione italiana, l’espressione legal capacity, fulcro attorno a cui ruota l’art. 12, sia stata tradotta con capacità giuridica, nel presente testo di analisi si è optato per definire la stessa come capacità legale, nell'intento di ricomprendere in essa sia la capacità giuridica che quella d’agire. Due figure giuridiche che, nell’ordinamento italiano, risultano indubbiamente connesse, ma distinte. Una scelta terminologica precisa, dettata anche dalla volontà di rispecchiare il pensiero dei rappresentanti del movimento delle persone con disabilità, nei lavori preparatori alla redazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, come indicato nel testo di Bernardini Maria Giulia, La capacità vulnerabile (Jovene editore, 2021, pp. 52 - 56).
Obblighi degli Stati Parti
Il Commento specifica che gli Stati Parti hanno l’obbligo di rispettare, proteggere e garantire il diritto all’uguale riconoscimento davanti alla legge per tutte le persone con disabilità. Tale dovere si realizza con l’abolizione di leggi che privano o limitano il libero esercizio dei propri diritti e l’espressione della volontà personale. Impone di rivedere le modalità e le forme di tutela previste relativamente al sostegno, abolendo i regimi decisionali sostitutivi, a favore di quelli di supporto. Occorre garantire inoltre che l’accesso al sostegno sia disponibile, non vincolato dalle risorse economiche, valutato in itinere rispetto al suo operato e rifiutabile dalla persona interessata. Prevede inoltre di migliorare il sistema di fruizione delle informazioni, integrando le forme di comunicazione esistenti, in modo da permettere un accesso diretto e non mediato alle stesse.
Rapporto con altre disposizioni della Convenzione
La garanzia dell’uguale riconoscimento davanti alla legge rappresenta un diritto strettamente connesso ad altri principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nello specifico si individua una correlazione con questi articoli:
Art. 5: Uguaglianza e non discriminazione
Art. 6: Donne con disabilità
Art. 7: Minori con disabilità
Art. 9: Accessibilità
Art. 13: Accesso alla giustizia
Art. 14: Libertà e sicurezza della persona
Art. 15: Diritto di non essere sottoposto a tortura, a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
Art. 16: Diritto di non essere sottoposto a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
Art. 17: Protezione dell’integrità della persona
Art. 18: Libertà di movimento e cittadinanza
Art. 19[2]: Vita indipendente ed inclusione nella società
Art. 21: Libertà di espressione e opinione e accesso all’informazione
Art. 22: Rispetto della vita privata
Art. 23: Rispetto del domicilio e della famiglia
Art. 25: Salute
Art. 29: Partecipazione alla vita politica e pubblica
[2] Una correlazione, anche se non espressamente citata nel presente Commento, è rilevabile anche nel concetto di accomodamento ragionevole, definito nell’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che ricomprende, in questa espressione, le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Un concetto cardine, che viene riproposto anche nei successivi articoli: 14 (libertà e sicurezza della persona), 24 (educazione) e 30 (partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport), attorno a cui ruota il senso più vero della Convenzione: garantire, alle persone con disabilità, la piena partecipazione e la libertà di scelta e autodeterminazione. Un cambio di paradigma, che rivendica, per le persone con disabilità, una condizione di parità con gli altri e impone il superamento del limite del riconoscimento di diritti speciali, per collocarsi all’interno del più ampio ed egualitario rispetto dei diritti umani.
Attuazione a livello nazionale
Agli Stati Parti viene chiesto un intervento di adeguamento normativo sulla base di quanto previsto dall’art. 12 della Convenzione e dalle indicazioni fornite dal presente Commento. Si chiede che tale operazione venga svolta attraverso un coinvolgimento attivo delle persone con disabilità tramite le associazioni rappresentative e un investimento in termini di ricerca di migliori soluzioni e pratiche che valorizzino l’autonomia decisionale delle persone con disabilità.
Questioni aperte
LA CAPACITÀ
L’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ha come tema portante la capacità delle persone con disabilità. Tale concetto, nel testo originale dell’art. 12 e nel Commento 1 ad esso dedicato, è descritto con l’espressione legal capacity, comprendendo in essa sia la capacità di detenere diritti e doveri (legal standing) sia quella di esercitarli (legal agency). Come è noto, nel nostro attuale ordinamento sono presenti due capacità: quella giuridica (art. 22 Cost. e art. 1 cod. civ.) e quella d’agire (art. 2 cod. civ.), che presuppongono requisiti e differenti poteri di esercizio dei propri diritti. La traduzione italiana ufficiale della Convenzione ha optato per indicare con capacità giuridica l’espressione inglese legal capacity, estendendo quindi la portata del termine “giuridica” fino a ricomprendere in essa sia la capacità di essere titolare di diritti, sia quella di esercitarli. Tale scelta non risulta essere totalmente condivisibile perché rischia di dare adito a fraintendimenti circa la portata dell’art. 12, riducendo la capacità delle persone con disabilità al solo riconoscimento della loro soggettività sul piano giuridico, senza che ad esso consegua necessariamente una reale e concreta possibilità di agire in autonomia il diritto per affermare, con validità sul piano legale, la propria volontà. Si ritiene dunque lecito suggerire di tradurre l’espressione legal capacity con capacità legale, al fine di ricomprendere in essa sia la capacità giuridica, che quella d’agire. Sebbene, di fatto, questo termine non trovi riferimenti nel nostro ordinamento, se non nella sua accezione negativa (art. 1425 cod. civ.) per descrivere la situazione di un soggetto che non può, per età o per effetto di una sentenza, validamente disporre della propria sfera giuridico – patrimoniale, si ritiene che la sua configurazione in positivo possa essere idonea ad esprimere più fedelmente quanto disposto dall’art. 12 della Convenzione e in linea con il Commento Generale n. 1.
Per approfondire questo argomento puoi leggere l’analisi di Luisella Bosisio Fazzi, rappresentante del Forum Italiano sulla disabilità presso l'European disability forum. Clicca qui.